COMMENTO ALLA LEGGE N° 7 del 17 GENNAIO 2000.

 L'ARTICOLO E' STATO PUBBLICATO SULLA RIVISTA TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE, CULTURA ED ECONOMIA "IL MASSIMILIANO" (ANNO VI - N. 23, LUGLIO - SETTEMBRE 2002), CON ANNESSO TUTTO IL TESTO DI LEGGE

Con la recente la normativa sul commercio dell’oro è  stato regolamentato sia il lavoro dei “banchi metalli” sia quello relativo alle monete d’oro. Le nuove norme favoriscono la circolazione dei lingotti, ora acquistabili anche da privati,  creando scompiglio tra i piccoli operatori numismatici e gli orefici che trattavano le monete come oggetti per regali o tesaurizzazione.

Il Testo completo della legge n°7  17 gennaio 2000  , pubblicata il 21 gennaio  sulla Gazzetta Ufficiale, il legislatore italiano recepisce la direttiva comunitaria del 1998 sul commercio dell’oro onde armonizzarne il regime fiscale.

L’obiettivo della direttiva 98/388/CE era quello di introdurre un regime speciale dell’ IVA applicabile all’oro da investimento, con una serie di condizioni particolari per le

operazioni relative a tale tipo di oro: definizione, esenzione, opzione per l’imposizione, diritto a deduzione, obblighi. La direttiva comunitaria demanda a ciascun Stato membro i criteri e le modalità del commercio delle monete auree che rientrano nella categoria dell’oro da investimento.

La Germania, per esempio, ha pubblicato una lista di più di 200 monete di tutto il mondo che rientrano nella normativa di non applicabilità dell’ IVA.

In Italia invece si è scelta la strada di delineare i criteri merceologici per identificare il soggetto della specifica legge.

L’articolo 1 definisce e delimita in maniera molto precisa il concetto di “oro da investimento”.

In tale definizione confluiscono due categorie di oro che prima avevano regole fiscali diverse: l’oro in lingotti soggetto a monopolio dell’Ufficio Italiano Cambi e l’oro monetato soggetto all’ IVA del 20%.

Il regime di monopolio dell’ oro in lingotti - materia prima dell’ industria orafa italiana, la più importante del mondo - era anacronistico e contrario alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Per l’oro monetato il regime IVA non faceva distinzioni tra le monete con valore numismatico e quelle così dette di “borsa”, o “bullion” come vengono definite in inglese, il cui prezzo è vicino al valore dell’oro fino contenuto nella moneta. Ora le due categorie di monete sono divise fiscalmente: con l’IVA del 20 % quelle di valore numismatico e senza IVA le altre. Il confine tra le due categorie è però variabile in quanto  la legge prende come base il prezzo dell’oro cui va aggiunto un massimo dell’ ottanta per  cento. Poiché il prezzo dell’oro fluttua sul mercato internazionale, forti variazioni nelle quotazioni del metallo potrebbero trasferire alcuni tipi di monete dal regime privo di IVA a quello con l’ aliquota del 20%.

Va comunque rilevato che il caso citato interessa un numero limitato di coniazioni, mentre le sterline, i Krugerrand e i marenghi comuni rientrano tutti nell’ambito dei pezzi commercializzati senza IVA perché l’aggio è di pochi punti percentuali.

La legge in oggetto, chiara e composta da solo sei articoli, istituisce la figura dell’operatore professionale con una struttura delineata dal comma 3 dell’articolo 1 che prevede, per poter ottenere l’autorizzazione dell’ Ufficio Italiano Cambi ad operare sul mercato europeo, la costituzione di una società con il capitale di almeno 103.291 € (pari a 200.000.000 di lire). Tale limite comporta l’ obbligatorietà del collegio sindacale prevista dalla normativa sulle società di capitale.

Il legislatore, dando all’ U.I.C. - organo di controllo della Banca d’Italia - il potere di monitorare il commercio dell’oro da parte di intermediari che non siano gli istituti bancari, ha voluto creare soggetti che diano garanzie sia sotto il profilo professionale sia sotto quello finanziario.

Uno dei motivi  di questa scelta è stato quello di rendere facilmente applicabili le norme per l’antiriciclaggio in un settore che può essere “sensibile” ai traffici illeciti.

L’articolo 4 puntualmente prevede, per gli inosservanti ai precisi dettami dell’articolo 1,  sanzioni pecuniarie e anche penali con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Preso atto della volontà del legislatore di dare ordine a  di questo importante mercato possiamo concludere che è aumentata la trasparenza del settore. Inoltre l’assenza dell’IVA, che un tempo penalizzava l’acquirente, rende ora economicamente convenienti le transazioni  alla “luce del sole”.

Un altro aspetto positivo portato dall’ introduzione delle nuove norme è la possibilità per le imprese di acquistare monete d’oro per omaggi aziendali, ora non più gravati dell’IVA che un tempo rappresentava un costo, in quanto non detraibile.

Indipendentemente dai giudizi che si vogliono dare sui principi ispiratori di questa normativa sul commercio dell’oro, bisogna dar atto al legislatore della chiarezza espressiva degli articoli che non hanno bisogno di circolari “interpretative”.

   G. Paoletti

Amministratore Delegato

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